Ente Bilaterale dell' Artigianato Toscano

Eventi climatici e caldo eccessivo: c'è la cassa integrazione FSBA

La cassa integrazione FSBA può essere richiesta anche per la causale "eventi climatici". Con un comunicato emesso il 20 luglio 2023, il Fondo nazionale FSBA ha ricordato le coordinate di tale intervento, che ricomprende anche il caso delle temperature estreme registratesi in tutta Italia. In data 3 agosto 2023 è inoltre uscito un ulteriore comunicato riguardante la cassa integrazione per eventi climatici per le aziende artigiane di estrazione di materiale lapideo.

Questo è il testo integrale del comunicato pubblicato da FSBA il 3 agosto 2023:

PRESTAZIONI PER EVENTI CLIMATICI DECRETO LEGGE 98 DEL 28/07/2023 (DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023). In considerazione delle grandi ondate di calore che hanno colpito e stanno colpendo il nostro paese, il Decreto Legge 98 del 28/07/2023 ha previsto una specifica prestazione anche per le aziende artigiane di estrazione di materiale lapideo. Pertanto, in analogia con le previsioni del citato Decreto, a partire dal giorno 02/08/2023, utilizzando un apposito flag all’interno della domanda, potranno richiedere la prestazione AIS per eventi climatici, senza che l’utilizzo della stessa vada ad erodere il contatore delle giornate disponibili previste dalla tipologia di prestazione in questione. È possibile utilizzare il medesimo flag anche per le domande già presentate per gli eventi verificatisi a partire dal 1° luglio 2023 (dettaglio domanda – sezione accordo sindacale).

Questo è il testo integrale del comunicato emesso da FSBA il 20 luglio 2023:

"In relazione alle alte temperature registrate nel Paese e alle comunicazioni dell'INPS e dell'INL circa la possibilità di fruire di prestazioni di sostegno al reddito allorquando si verificassero temperature superiori ai 35 gradi centigradi, si ribadiscono le indicazioni valevoli per FSBA già fornite con news del 1 agosto 2022.

I fenomeni climatici estremi sono stati recentemente posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro, pertanto in merito alle prestazioni di Assegno Ordinario erogate da FSBA, si forniscono le seguenti informazioni.

La causale “EVENTI CLIMATICI” è invocabile dall'azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle temperature elevate.

Al riguardo, facciamo riferimento alle istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 le quali precisano che sono considerate “elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi.

Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell'integrazione salariale, atteso che la valutazione sull'integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.

Si precisa inoltre che l'azienda, nella domanda di AIS, deve indicare il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni - di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato - che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.

Si fa presente, infine, che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, FSBA riconosce la cassa integrazione ordinaria AIS in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive."

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IMPORTANTE! Ricordiamo che nelle pratiche di cassa integrazione FSBA è entrata in vigore la "regola dei 15 giorni". Vale a dire che la protocollazione della domanda di AIS deve obbligatoriamente avvenire entro il quindicesimo giorno di calendario rispetto alla data di inizio della domanda. Una domanda FSBA con inizio 1 agosto 2023, ad esempio, dovrà essere protocollata entro e non oltre il 15 agosto 2023, altrimenti SINAWEB bloccherà la protocollazione e per ottenere una domanda valida sarà necessario modificare la data di inizio della domanda, perdendo così irrimediabilmente dei giorni di cassa integrazione.

Ricordiamo inoltre che, mentre il verbale per AIS può avere validità fino a 3 mesi consecutivi, le domande di AIS sono invece ESCLUSIVAMENTE DI DURATA MENSILE: ogni mese deve avere la sua domanda distinta ed il suo ticket INPS univoco, di tipo "Assegno Ordinario FSBA anno 2023".

L'azienda può ad esempio presentare in SINAWEB una domanda per il mese di agosto 2023, nell'ambito della quale indica che vuole un verbale che vada da agosto 2023 ad ottobre 2023. Quel verbale di 3 mesi, firmato da azienda e sindacato, dovrà quindi essere utilizzato per protocollare in SINAWEB tre domande FSBA distinte con tre ticket INPS diversi: una domanda per agosto 2023, una domanda per settembre 2023, una domanda per ottobre 2023.

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