FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato) è la cassa integrazione dell'artigianato italiano.
Il Fondo è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell'art. 3, comma 14, della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) e dell'art. 27, del D.Lgs n. 148/2015.
Hanno diritto a FSBA tutte le aziende artigiane (CSC4), con l'esclusione di quelle appartenenti al settore edilizia.
E' l'INPS ad assegnare alle aziende artigiane rientranti in FSBA (vedasi il cassetto previdenziale) il necessario codice di autorizzazione 7B, che identifica FSBA e che è disciplinato dalla Circolare INPS n. 53/2019. Nel caso il codice 7B non risulti presente nel cassetto previdenziale, le aziende artigiane aventi diritto dovranno richiederne l'attribuzione all'INPS.
Su specifica richiesta il codice 7B viene assegnato dall'INPS anche alle cosiddette aziende di sistema, cioè alle aziende direttamente legate alle Parti Sociali che hanno costituito FSBA. In tal caso anch'esse, pur se non artigiane, hanno diritto a FSBA.
Non è consentita la presentazione di domande FSBA da parte di aziende prive del codice di autorizzazione 7B.
ANNO 2023 (AIS)
Dal giorno 31 gennaio 2023 il sito nazionale SINAWEB consente di presentare le domande di cassa integrazione di tipo AIS.
Per le domande di AIS è necessario un ticket INPS di tipo "Assegno Ordinario FSBA anno 2023". Il codice evento da indicare in Uniemens nei giorni di Assegno Integrazione Salariale è AOA.
In data 14 dicembre 2022 il Fondo nazionale FSBA ha approvato il nuovo Regolamento della cassa integrazione FSBA, che ha decorrenza dall'1 gennaio 2023. In data 26 gennaio 2023 il Consiglio Direttivo del Fondo nazionale ha poi approvato le nuove Procedure operative, che sono state pubblicate lunedì 30 gennaio 2023. Nella stessa data è stato pubblicato da FSBA anche il nuovo Manuale SINAWEB. Vi consigliamo di leggere attentamente anche le nuove FAQ pubblicate da FSBA nel suo sito.
Per protocollare le domande di AIS relative a gennaio 2023 e febbraio 2023 c'era tempo fino al 28 febbraio 2023.
Con il mese di marzo 2023 è divenuta effettiva la "regola dei 15 giorni".
Ciò significa che la protocollazione della domanda FSBA dovrà obbligatoriamente avvenire entro il quindicesimo giorno di calendario rispetto alla data di inizio della domanda. Una domanda FSBA con inizio 1 agosto 2023, ad esempio, dovrà essere protocollata entro e non oltre il 15 agosto 2023, altrimenti SINAWEB bloccherà la protocollazione e per ottenere una domanda valida sarà necessario modificare la data di inizio della domanda, perdendo così irrimediabilmente dei giorni di cassa integrazione.
Ricordiamo che il verbale può avere validità da 1 a 3 mesi ma che la domanda di AIS è di durata sempre e soltanto mensile. Quindi, se impostate un verbale di 3 mesi, lo userete per protocollare 3 diverse domande FSBA, una per ogni mese, ognuna con il suo ticket INPS specifico. Riassumendo l'ipotesi appena esposta: un verbale di 3 mesi, tre domande diverse di AIS, tre ticket INPS diversi.
IMPORTANTE: hanno adesso diritto a FSBA anche i lavoranti a domicilio. E' pertanto necessario versare il contributo EBNA anche per i lavoranti a domicilio.
N.B.: contrariamente a quanto inizialmente indicato dal Fondo, la FIRMA DEI DIPENDENTI sui verbali di accordo sindacale è FACOLTATIVA. Tale firma NON E' dunque OBBLIGATORIA in Toscana.
L'unico verbale valido è quello generato da SINAWEB: non sono validi altri "format" personalizzati, di nessun tipo.
Ogni protocollo FSBA deve avere il proprio specifico verbale ed il proprio ticket. Se l'azienda per esempio nell'anno presenta 10 domande FSBA, dovrà avere 10 ticket INPS diversi.
Il verbale deve essere firmato dall'azienda (titolare o legale rappresentante) e da almeno un sindacalista di CGIL, CISL o UIL; devono essere riportati per esteso e ben leggibili il NOME ed il COGNOME di chi firma l'accordo, per l'azienda e per il sindacato. Il sindacato di appartenenza di chi firma il verbale deve essere chiaramente specificato.
Le domande FSBA possono andare in pagamento soltanto se l’azienda ha la regolarità contributiva. Tale regolarità è verificata dalla competenza gennaio 2019 compresa in avanti. Le aziende non regolari possono aderire alla sanatoria agevolata FSBA.
Non variano le regole di utilizzo che sono in vigore sin dal 2016: le settimane sono calcolate in giorni lavorativi effettivi, per cui se l'azienda lavora ad esempio dal lunedì al venerdì, le 26 settimane si "traducono" in 130 giornate lavorative massime pagabili da FSBA nell'ambito del biennio mobile.
A "scalare" dal conteggio sono soltanto le giornate di effettivo utilizzo di FSBA, così come rendicontate in SINAWEB ed indicate in Uniemens. Se ad esempio l'azienda fa domanda per 30 giorni ma poi ne rendiconta soltanto 2 di effettiva cassa integrazione, dal conteggio delle giornate massime disponibili vengono scalati soltanto 2 giorni, non 30.
Contatore aziendale: ogni giorno in cui l'azienda utilizza la cassa integrazione (non importa se per un solo lavoratore, per una parte dei dipendenti o per tutto il personale) fa scalare una giornata dal totale di quelle massime disponibili per tutta l'azienda. Le giornate massime disponibili nel biennio mobile sono cioè "a singola azienda", non "a singolo dipendente".
Biennio mobile: si tratta di un periodo di due anni che parte dal primo giorno del 2023 in cui l'azienda ha utilizzato la cassa integrazione FSBA. Se ad esempio il primo giorno di FSBA rendicontato dall'azienda nell'anno in corso è stato il 2 giugno 2023, il biennio mobile dell'azienda andrà a scadere il 2 giugno 2025. Ai fini del conteggio non rilevano i giorni di cassa integrazione eventualmente fruiti fino alla data del 31 dicembre 2022 compreso: il contatore nel 2023 è ripartito da zero per tutti.
Codice evento: quello da indicare negli Uniemens è AOA.
Rendicontazione: una mensilità di cassa integrazione deve essere rendicontata in SINAWEB entro il giorno 25 del mese successivo. Per rendicontare occorre inserire manualmente nel calendario tutti i dati richiesti (retribuzione teorica mensile, percentuale di part time, singole ore di cassa integrazione fatte nei singoli giorni); fatto ciò, per salvare i dati l'utente deve cliccare su Invia Rendicontazione. Per i lavoratori a tempo pieno la percentuale di part time da indicare nel calendario di rendicontazione è 100: sembra che nel calendario ci sia già scritto 100, ma non è così. La rendicontazione nel calendario in SINAWEB deve rispecchiare al 100% quanto viene indicato nell'Uniemens inviati all'INPS: occorrono ticket INPS giusto, codice evento AOA, numero di ore di cassa integrazione giuste nei giorni giusti per i dipendenti giusti.
Pagamento della cassa integrazione: il Fondo nazionale FSBA effettua i pagamenti della cassa integrazione una volta al mese, il giorno 29 di ogni mese. Il pagamento avviene sul conto corrente dell'azienda. L'azienda è tenuta ad inserire nella prima busta paga utile del lavoratore gli importi lordi ricevuti da FSBA, assoggettandoli soltanto a trattenute fiscali. Possono andare in pagamento soltanto le pratiche FSBA validamente protocollate e rendicontate, presentate da aziende con versamenti regolari.
I dettagli delle cifre spettanti a ciascun avente diritto sono visibili dentro ogni dettaglio pratica in SINAWEB, cliccando sul pulsante Pagamenti e quindi su Dettaglio Dipendenti.
Termine ultimo di rendicontazione. Le pratiche AIS prevedono un termine massimo di 90 giorni entro cui rendicontare: trascorso tale termine senza che la pratica FSBA sia stata rendicontata, la stessa decade e viene respinta in via definitiva.
Massimale: per tutto il 2023 il massimale mensile lordo è pari ad euro 1.321,53. Ciò significa che per un'ora di cassa integrazione vengono pagati al massimo 7,63 euro lordi.
Anticipo da parte dell'azienda: tale possibilità non è normata dal Regolamento di FSBA ed è quindi lasciata totalmente all'eventuale accordo delle parti: in FSBA non vi è né obbligo di anticipo, né un divieto in tal senso. Nel caso l’azienda decida di anticipare l'erogazione FSBA ai lavoratori, si consiglia di anticipare una cifra lievemente inferiore a quella che ci si attende di ricevere da parte del Fondo nazionale, in modo da ridurre al minimo il rischio di dover poi fare conguagli in negativo nei confronti dei lavoratori.
Algoritmo di calcolo di FSBA:
PagaOrariaMassimale=(MassimaleFSBA*PerctPartTime)/(173*PerctPartTime/100)
PagaOrariaDipendente=(RetribuzioneTeorica/(173*PerctPartTime/100))*PerctImportoRimborsabile
Importo=se(PagaOrariaMassimale>PagaOrariaDipendente;PagaOrariaDipendente*OreAssenza;PagaOrariaMassimale*OreAssenza)
Importo=se(Importo > 1,321.53 ; 1,321.53 ; Importo)
Contributo aggiuntivo: nel 2023 non viene richiesto alcun contributo aggiuntivo alle aziende che si avvalgono della cassa integrazione FSBA.
Nella cassa integrazione FSBA è il Fondo nazionale a pagare direttamente all'INPS i contributi pensionistici, che in questa specifica procedura sono denominati "contribuzione correlata" e che sono disciplinati dalla Circolare INPS n. 53/2019. Tale pagamento è però possibile per FSBA soltanto se non vi sono anomalie negli Uniemens, i quali devono sempre rispecchiare al 100% la pratica FSBA protocollata in SINAWEB e quanto validamente rendicontato nei calendari di rendicontazione di ogni mese.
I contributi pensionistici in FSBA sono pieni in quanto "reali" e non figurativi.
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Ad oggi le domande di ACIGS (la cassa integrazione "straordinaria") non possono invece essere ancora presentate. Per l'ACIGS occorrerà un ticket di tipo "Assegno di Solidarietà FSBA"; il codice evento sarà ASA.