FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato) è la cassa integrazione dell'artigianato italiano.
Il Fondo è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell'art. 3, comma 14, della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) e dell'art. 27, del D.Lgs n. 148/2015.
Hanno diritto a FSBA tutte le aziende artigiane (CSC4), con l'esclusione di quelle appartenenti al settore edilizia.
E' l'INPS ad assegnare alle aziende artigiane rientranti in FSBA (vedasi il cassetto previdenziale) il necessario codice di autorizzazione 7B, che identifica FSBA e che è disciplinato dalla Circolare INPS n. 53/2019. Nel caso il codice 7B non risulti presente nel cassetto previdenziale, le aziende artigiane aventi diritto dovranno richiederne l'attribuzione all'INPS.
Su specifica richiesta il codice 7B viene assegnato dall'INPS anche alle cosiddette aziende di sistema, cioè alle aziende direttamente legate alle Parti Sociali che hanno costituito FSBA. In tal caso anch'esse, pur se non artigiane, hanno diritto a FSBA.
Non è consentita la presentazione di domande FSBA da parte di aziende prive del codice di autorizzazione 7B.
ANNO 2023
Dal giorno 31 gennaio 2023 SINAWEB consente di presentare le domande di cassa integrazione di tipo AIS.
Per le domande di AIS è necessario un ticket INPS di tipo "Assegno Ordinario FSBA anno 2023". Il codice evento da indicare in Uniemens nei giorni di Assegno Integrazione Salariale è AOA.
In data 14 dicembre 2022 il Fondo nazionale FSBA ha approvato il nuovo Regolamento della cassa integrazione FSBA, che ha decorrenza dall'1 gennaio 2023. Vi invitiamo a prenderne visione cliccando su questo link.
In data 26 gennaio 2023 il Consiglio Direttivo del Fondo nazionale ha poi approvato le nuove Procedure operative, che sono state pubblicate lunedì 30 gennaio 2023. Nella stessa data è stato pubblicato da FSBA anche il nuovo Manuale SINAWEB.
Per protocollare le domande di AIS relative a gennaio 2023 e febbraio 2023 c'era tempo fino al 28 febbraio 2023. Con il mese di marzo 2023 è divenuta effettiva la "regola dei 15 giorni". Per le domande FSBA relative a marzo 2023 ed ai mesi seguenti, la protocollazione della domanda deve obbligatoriamente avvenire entro il quindicesimo giorno di calendario rispetto alla data di inizio della domanda. Una domanda FSBA con inizio 1 marzo 2023, ad esempio, dovrà essere protocollata entro e non oltre il 15 marzo 2023, altrimenti SINAWEB bloccherà la protocollazione e per ottenere una domanda valida sarà necessario modificare la data di inizio della domanda, perdendo così irrimediabilmente dei giorni di cassa integrazione.
IMPORTANTE: hanno adesso diritto a FSBA anche i lavoranti a domicilio. E' pertanto necessario versare il contributo EBNA anche per i lavoranti a domicilio.
N.B.: contrariamente a quanto inizialmente indicato dal Fondo, la FIRMA DEI DIPENDENTI sui verbali di accordo sindacale è FACOLTATIVA. Tale firma NON E' dunque OBBLIGATORIA in Toscana.
Ad oggi le domande di ACIGS (la cassa integrazione "straordinaria") non possono invece essere ancora presentate. Per l'ACIGS occorrerà un ticket di tipo "Assegno di Solidarietà FSBA anno 2023"; il codice evento sarà ASA.
Vi consigliamo di leggere attentamente anche le nuove FAQ pubblicate da FSBA nel suo sito.
ANNO 2022
Le aziende che invece nel corso del 2022 hanno necessità di richiedere la cassa integrazione devono richiedere l'assegno ordinario FSBA tramite il sito nazionale SINAWEB.
Per fare domanda occorrono il verbale di accordo sindacale preventivo, sottoscritto da azienda e sindacato, ed un ticket INPS di tipo "assegno ordinario FSBA anno 2022". Per verbale preventivo si intende un verbale la cui data di firma preceda di almeno 24 ore la data di inizio che viene indicata per la pratica FSBA in SINAWEB: ad esempio, una domanda che inizi il 16 novembre 2022 dovrà avere come data di firma al massimo il 15 novembre 2022.
Le regole nazionali per il 2022 prevedono che "l'accordo sindacale dev'essere relativo al mese di competenza": ogni accordo dovrà cioè avere una durata massima di un mese e non si potrà fare un accordo "passante" dalla metà di un mese alla metà del mese successivo. Se l'azienda ad esempio ha bisogno della cassa integrazione sia a novembre 2022 che a dicembre 2022, serviranno due diverse pratiche FSBA, due diversi verbali di accordo sindacale, due diversi ticket INPS. Le domande possono avere come data di inizio uno qualunque dei giorni della settimana: non è obbligatorio che la domanda FSBA inizi di lunedì. La durata minima della domanda è 7 giorni.
L'unico verbale valido è quello generato da SINAWEB: non sono validi altri "format" personalizzati, di nessun tipo.
Non esiste proroga automatica: a fine periodo richiesto, se c'è ancora bisogno di cassa integrazione e se l'azienda ha ancora giorni residui da utilizzare (massimo utilizzo 20 settimane nel biennio mobile), occorre presentare in SINAWEB una nuova domanda FSBA.
Ogni protocollo FSBA deve avere il proprio specifico verbale ed il proprio ticket. Se l'azienda per esempio nell'anno presenta 10 assegni ordinari, dovrà avere 10 ticket INPS diversi.
Il verbale deve essere firmato dall'azienda (titolare o legale rappresentante) e da almeno un sindacalista di CGIL, CISL o UIL; devono essere riportati per esteso e ben leggibili il NOME ed il COGNOME di chi firma l'accordo, per l'azienda e per il sindacato. Il sindacato di appartenenza di chi firma il verbale deve essere chiaramente specificato.
Gi assegni ordinari FSBA possono andare in pagamento soltanto se l’azienda ha la regolarità contributiva. Tale regolarità è verificata dalla competenza gennaio 2019 compresa in avanti. Le aziende non regolari possono aderire alla sanatoria agevolata FSBA.
Non variano le regole di utilizzo che sono in vigore sin dal 2016: le settimane sono calcolate in giorni lavorativi effettivi, per cui se l'azienda lavora ad esempio dal lunedì al venerdì, le 20 settimane si "traducono" in 100 giornate lavorative massime pagabili da FSBA nell'ambito del biennio mobile.
A "scalare" dal conteggio sono soltanto le giornate di effettivo utilizzo di FSBA, così come rendicontate in SINAWEB ed indicate in Uniemens. Se ad esempio l'azienda fa domanda per 30 giorni ma poi ne rendiconta soltanto 2 di effettiva cassa integrazione, dal conteggio delle giornate massime disponibili vengono scalati soltanto 2 giorni, non 30.
Contatore aziendale: ogni giorno in cui l'azienda utilizza la cassa integrazione (non importa se per un solo lavoratore, per una parte dei dipendenti o per tutto il personale) fa scalare una giornata dal totale di quelle massime disponibili per tutta l'azienda. Le giornate massime disponibili nel biennio mobile sono cioè "a singola azienda", non "a singolo dipendente".
Biennio mobile: si tratta di un periodo di due anni che parte dal primo giorno del 2022 in cui l'azienda ha utilizzato la cassa integrazione FSBA. Se ad esempio il primo giorno di FSBA rendicontato dall'azienda nell'anno in corso è stato il 2 ottobre 2022, il biennio mobile dell'azienda andrà a scadere il 2 ottobre 2024. Ai fini del conteggio non rilevano i giorni di cassa integrazione eventualmente fruiti fino alla data del 31 dicembre 2021 compreso: il contatore nel 2022 è ripartito da zero per tutti.
Codice evento: quello da indicare negli Uniemens è AOA.
Rendicontazione: una mensilità di cassa integrazione deve essere rendicontata in SINAWEB entro il giorno 25 del mese successivo. Per rendicontare occorre inserire manualmente nel calendario tutti i dati richiesti (retribuzione teorica mensile, percentuale di part time, singole ore di cassa integrazione fatte nei singoli giorni); fatto ciò, per salvare i dati l'utente deve cliccare su Invia Rendicontazione. Per i lavoratori a tempo pieno la percentuale di part time da indicare nel calendario di rendicontazione è 100. La rendicontazione nel calendario in SINAWEB deve rispecchiare al 100% quanto viene indicato nell'Uniemens inviati all'INPS: occorrono ticket INPS giusto, codice evento AOA, numero di ore di cassa integrazione giuste nei giorni giusti per i dipendenti giusti.
Pagamento della cassa integrazione: il Fondo nazionale FSBA effettua i pagamenti della cassa integrazione una volta al mese, il giorno 29 di ogni mese. Il pagamento avviene sul conto corrente dell'azienda. L'azienda è tenuta ad inserire nella prima busta paga utile del lavoratore gli importi lordi ricevuti da FSBA, assoggettandoli soltanto a trattenute fiscali. Possono andare in pagamento soltanto le pratiche FSBA validamente protocollate e rendicontate, presentate da aziende con versamenti regolari.
Massimale: per tutto il 2022 il massimale mensile lordo è pari ad euro 1.222,51. Ciò significa che al massimo per un'ora di cassa integrazione vengono pagati 7,06 euro lordi.
Anticipo da parte dell'azienda: tale possibilità non è normata dal Regolamento di FSBA ed è quindi lasciata totalmente all'eventuale accordo delle parti: in FSBA non vi è né obbligo di anticipo, né un divieto in tal senso. Nel caso l’azienda decida di anticipare l'erogazione FSBA ai lavoratori, si consiglia di anticipare una cifra lievemente inferiore a quella che ci si attende di ricevere da parte del Fondo nazionale, in modo da ridurre al minimo il rischio di dover poi fare conguagli in negativo nei confronti dei lavoratori.
Algoritmo di calcolo di FSBA:
PagaOrariaMassimale=(MassimaleFSBA*PerctPartTime)/(173*PerctPartTime/100)
PagaOrariaDipendente=(RetribuzioneTeorica/(173*PerctPartTime/100))*PerctImportoRimborsabile
Importo=se(PagaOrariaMassimale>PagaOrariaDipendente;PagaOrariaDipendente*OreAssenza;PagaOrariaMassimale*OreAssenza)
Importo=se(Importo > 1,222.51 ; 1,222.51 ; Importo)
Contributo aggiuntivo: nel 2022 non viene richiesto alcun contributo aggiuntivo alle aziende che si avvalgono della cassa integrazione FSBA.
Nella cassa integrazione FSBA è il Fondo nazionale a pagare direttamente all'INPS i contributi pensionistici, che in questa specifica procedura sono denominati "contribuzione correlata" e che sono disciplinati dalla Circolare INPS n. 53/2019. Tale pagamento è però possibile per FSBA soltanto se non vi sono anomalie negli Uniemens, i quali devono sempre rispecchiare al 100% la pratica FSBA protocollata in SINAWEB e quanto validamente rendicontato nei calendari di rendicontazione di ogni mese.
I contributi pensionistici in FSBA sono pieni in quanto "reali" e non figurativi.