Ente Bilaterale dell' Artigianato Toscano

FSBA

A partire dall'1 luglio 2025, le procedure della cassa integrazione FSBA sono le seguenti:

Linee guide generali

Le domande FSBA sono esclusivamente preventive e devono essere corredate da verbale di accordo preventivo valido e del tutto conforme alla domanda FSBA a cui si riferiscono. Le anomalie legate al verbale di accordo sindacale non sono più sanabili tramite revisione documentale e comportano in tutti i casi la respinta della domanda.

Le domande FSBA devono essere sempre ben motivate, indicando in un apposito campo di testo (1.500 caratteri minimi) l'attività aziendale, le problematiche incontrate e le iniziative intraprese per superare il momento di difficoltà.

Ogni domanda FSBA deve sempre fornire una “fotografia” aggiornata di quella che è la situazione aziendale, illustrando in modo sempre aggiornato come si stanno evolvendo le difficoltà del momento e quelle che sono le azioni che l’azienda ha intrapreso per contrastare la crisi momentanea. Per questo non è consentito presentare domande con descrizioni che siano "copia/incolla" totali e/o sostanziali della motivazione indicata nella domanda precedente: FSBA monitora l’evoluzione nel tempo della singola realtà aziendale.

Nelle domande è necessario allegare (in pdf) il documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'azienda.

Occorre inoltre inserire la consultazione sindacale: è cioè necessario allegare un pdf che comprenda in un unico file sia la comunicazione inviata alle Organizzazioni sindacali, sia l'invio di tale lettera tramite email o pec ai sindacati.

E' necessario inoltre indicare, nelle apposite caselle previste in SINAWEB all'interno di ogni domanda FSBA, i dati di bilancio. E' richiesto di indicare gli ultimi dati definitivi, di norma quelli relativi all'anno fiscale antecedente la presentazione della domanda. I dati richiesti sono fatturato, utile/pareggio/perdita e debiti verso i fornitori. L'indicazione di tali dati economici può essere sostituita da una relazione tecnica di bilancio (di almeno 2.500 caratteri spazi esclusi) che illustri dettagliatamente l'andamento del fatturato e dei principali indicatori economici dell'azienda, spiegando inoltre tipologia e caratteristiche dell'attività aziendale, cause delle difficoltà che comportano la richiesta di cassa integrazione, previsione di ripresa dell’attività ed azioni che l'azienda intende intraprendere per far fronte alle difficoltà. E' vietato il caricamento del pdf del bilancio.

Le domande FSBA valide possono andare in pagamento soltanto se l'azienda ha la regolarità contributiva (verificata nei versamenti dei 60 mesi precedenti) e se presenta una contribuzione correlata regolare per tutte le sue domande FSBA precedenti.

Il Fondo nazionale FSBA effettua i pagamenti della cassa integrazione una volta al mese, indicativamente il giorno 5 del mese successivo a quello rendicontato. Il pagamento avviene sul conto corrente dell'azienda, la quale è tenuta ad inserire nella prima busta paga utile del lavoratore gli importi lordi ricevuti da FSBA, assoggettandoli soltanto a trattenute fiscali. I dettagli delle cifre spettanti a ciascun avente diritto sono visibili dentro ogni dettaglio pratica in SINAWEB, cliccando sul pulsante Pagamenti e quindi su Dettaglio Dipendenti; tali dati sono consultabili anche direttamente dentro i calendari di rendicontazione.

Una mensilità di cassa integrazione deve essere rendicontata in SINAWEB entro il giorno 30 del mese successivo. Per rendicontare occorre inserire nel calendario in SINAWEB l'xml dell'Uniemens, completo di ticket INPS giusto, codice evento AOA e numero ore FSBA fatte in ciascun giorno del mese da ciascun lavoratore. La rendicontazione nel calendario in SINAWEB deve rispecchiare al 100% quanto viene indicato nell'Uniemens inviato all'INPS. Se in SINAWEB viene caricato un xml privo di ticket, il risultato sarà una rendicontazione a zero ore FSBA fatte, che non porterà quindi a pagamenti da parte del Fondo. Il termine ultimo di rendicontazione è di 90 giorni: trascorso tale termine senza che la pratica FSBA sia stata rendicontata, la stessa decade in via definitiva. La rendicontazione è sempre obbligatoria, anche nel caso di rendicontazione a zero, cioè priva di ore FSBA fatte nel mese.

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Domande di tipo AIS (Assegno di Integrazione Salariale) - causale ordinaria

La domanda (e di conseguenza il verbale) può avere durata di 1, 2 o 3 mesi; si tratta di mesi di competenza, non di mesi di calendario. La data di inizio domanda è libera, quella di fine domanda è obbligatoriamente l'ultimo giorno del mese. Nelle domande AIS a causale ordinaria conta l'effettivo utilizzo (non il richiesto) con contatore aziendale. Per il tetto di utilizzo delle 26 settimane vale il biennio personalizzato; il contatore AIS è unico, somma cioè in un unico conteggio le domande a causale ordinaria e quelle a causale straordinaria.

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Domande di tipo AIS (Assegno di Integrazione Salariale) - causale straordinaria

La domanda (e di conseguenza il verbale) ha durata minima di 2 mesi e viene esaminata dal Comitato Tecnico nazionale di Valutazione (pertanto, non dall'EBRET). La data di inizio domanda è obbligatoriamente il giorno 1 del mese. Nelle domande AIS a causale straordinaria conta il richiesto (non l'effettivo utilizzo). Per il tetto di utilizzo delle 26 settimane vale il biennio personalizzato; il contatore AIS (a causale ordinaria o straordinaria) è unico, somma cioè in un unico conteggio le domande a causale ordinaria e quelle a causale straordinaria.

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Domande di tipo ACIGS (Cassa integrazione straordinaria - esclusivamente per aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti)

La domanda (e di conseguenza il verbale) ha durata minima di 3 mesi e viene esaminata dal Comitato Tecnico nazionale di Valutazione (pertanto, non dall'EBRET). La data di inizio domanda è obbligatoriamente il giorno 1 del mese. Nelle domande ACIGS conta il richiesto (non l'effettivo utilizzo). Per il tetto di utilizzo vale il quinquennio personalizzato, che tiene conto anche delle eventuali domande di tipo AIS presentate dall'azienda. Le domande di tipo ACIGS devono obbligatoriamente essere firmate presso la sede dell'EBRET, prevedono il contributo aggiuntivo del 4% a carico dell'azienda e la formazione obbligatoria, in via prioritaria tramite Fondartigianato.

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Algoritmo di calcolo di FSBA nel 2026:

PagaOrariaMassimale=(MassimaleFSBA*PerctPartTime)/(173*PerctPartTime/100)

PagaOrariaDipendente=(RetribuzioneTeorica/(173*PerctPartTime/100))*PerctImportoRimborsabile

Importo=se(PagaOrariaMassimale>PagaOrariaDipendente;PagaOrariaDipendente*OreAssenza;PagaOrariaMassimale*OreAssenza)

Importo=se(Importo > 1,423.69 ; 1,423.69 ; Importo)

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Domande FSBA di tipo AIS e ACIGS

Le domande devono essere preventive: la protocollazione di una domanda deve avvenire al massimo il giorno prima rispetto alla data di inizio della domanda, pena la perdita di giorni di cassa integrazione.

L'unica eccezione alla preventività assoluta delle domande FSBA è quella relativa alle domande per eventi climatici rilevanti e per eventi oggettivamente non prevedibili (ad esempio, incendi).

Per tutte le domande FSBA, sia di tipo AIS che di tipo ACIGS, è necessario un ticket INPS di tipo "Assegno Ordinario FSBA". Il codice evento da indicare in Uniemens nei giorni di cassa integrazione FSBA è AOA. Ogni domanda FSBA deve avere il proprio ticket INPS univoco, specifico per quella sola domanda. Se l'azienda per esempio nell'anno presenta 10 domande FSBA, dovrà avere 10 ticket INPS diversi.

L'anzianità aziendale minima richiesta per il lavoratore è di 30 giorni.

IMPORTANTE: hanno diritto a FSBA anche i lavoranti a domicilio. E' pertanto necessario versare il contributo EBNA anche per i lavoranti a domicilio.

In Toscana la firma dei dipendenti sui verbali di accordo sindacale è facoltativa.

L'unico verbale valido è quello generato da SINAWEB: non sono validi altri "format" personalizzati, di nessun tipo. Non sono inoltre consentite correzioni a penna del verbale di SINAWEB (ad esempio per cambiare le date di validità o il numero dipendenti interessati o quant'altro).

Il verbale deve essere firmato dall'azienda (titolare o legale rappresentante) e da almeno un sindacalista; devono essere riportati per esteso e ben leggibili il nome ed il cognome di chi firma l'accordo, per l'azienda e per il sindacato. Devono essere chiaramente specificati il sindacato di appartenenza di chi firma il verbale ed anche il suo ruolo sindacale, ad esempio funzionario, operatore, delegato di bacino, segretario, ecc.; "sindacalista", "rappresentante sindacale" e simili dizioni generiche non sono ammissibili. La mancata indicazione dell'effettivo ruolo sindacale comporta la respinta della domanda FSBA.

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FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato) è la cassa integrazione dell'artigianato italiano. Le domande di cassa integrazione devono essere presentate sul sito nazionale SINAWEB.

Il Fondo è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell'art. 3, comma 14, della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) e dell'art. 27, del D.Lgs n. 148/2015.

Hanno diritto a FSBA tutte le aziende artigiane (CSC4), con l'esclusione di quelle appartenenti al settore edilizia.

E' l'INPS ad assegnare alle aziende artigiane rientranti in FSBA (vedasi il cassetto previdenziale) il necessario codice di autorizzazione 7B, che identifica FSBA e che è disciplinato dalla Circolare INPS n. 53/2019. Nel caso il codice 7B non risulti presente nel cassetto previdenziale, le aziende artigiane aventi diritto dovranno richiederne l'attribuzione all'INPS.

Su specifica richiesta il codice 7B viene assegnato dall'INPS anche alle cosiddette aziende di sistema, cioè alle aziende direttamente legate alle Parti Sociali che hanno costituito FSBA. In tal caso anch'esse, pur se non artigiane, hanno diritto a FSBA.

Non è consentita la presentazione di domande FSBA da parte di aziende prive del codice di autorizzazione 7B.

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AIS a causale ordinaria: il conteggio delle giornate

Nelle sole domande di tipo AIS a causale ordinaria, le settimane sono calcolate in giorni lavorativi effettivi, per cui se l'azienda lavora ad esempio dal lunedì al venerdì, le 26 settimane si "traducono" in 130 giornate lavorative massime pagabili da FSBA nell'ambito del biennio mobile.

A "scalare" dal conteggio sono soltanto le giornate di effettivo utilizzo di FSBA, così come rendicontate in SINAWEB ed indicate in Uniemens. Se ad esempio l'azienda fa domanda di tipo AIS a causale ordinaria per 30 giorni ma poi ne rendiconta soltanto 2 di effettiva cassa integrazione, dal conteggio delle giornate massime disponibili vengono scalati soltanto 2 giorni, non 30.

Contatore aziendale: ogni giorno in cui l'azienda utilizza la cassa integrazione (non importa se per un solo lavoratore, per una parte dei dipendenti o per tutto il personale) fa scalare una giornata dal totale di quelle massime disponibili per tutta l'azienda. Le giornate massime disponibili nel biennio mobile sono cioè "a singola azienda", non "a singolo dipendente".

Biennio mobile "personalizzato": si tratta di un periodo di due anni che parte dal primo giorno effettivo in cui l'azienda ha utilizzato la cassa integrazione FSBA. Se ad esempio il primo giorno di FSBA rendicontato dall'azienda è stato il 2 giugno 2025, il biennio FSBA dell'azienda andrà a scadere il 2 giugno 2027. Pertanto, in FSBA il biennio non è "mobile" come ad esempio quello dell'INPS ma è in realtà "personalizzato" sull'effettivo utilizzo della singola azienda.

Anticipo da parte dell'azienda: tale possibilità non è normata dal Regolamento di FSBA ed è quindi lasciata all'eventuale accordo delle parti: in FSBA non vi è né obbligo di anticipo, né un divieto in tal senso. Nel caso l’azienda decida di anticipare l'erogazione FSBA ai lavoratori, si consiglia di anticipare una cifra lievemente inferiore a quella che ci si attende di ricevere da parte del Fondo nazionale, in modo da ridurre al minimo il rischio di dover poi fare conguagli in negativo nei confronti dei lavoratori.

Storico del massimale INPS applicato da FSBA

anno 2017: euro 971,71

anno 2018: euro 982,40

anno 2019: euro 1.193,75

anno 2020: euro 1.199,72

anno 2021: euro 1.199,72

anno 2022: euro 1.222,51

anno 2023: euro 1.321,53

anno 2024: euro 1.392,89

anno 2025: euro 1.404,03

anno 2026: euro 1.423,69

Contributo aggiuntivo: ad oggi non viene richiesto alcun contributo aggiuntivo alle aziende che si avvalgono della cassa integrazione FSBA di tipo AIS.

Nella cassa integrazione FSBA è il Fondo nazionale a pagare direttamente all'INPS i contributi pensionistici, che in questa specifica procedura sono denominati "contribuzione correlata" e che sono disciplinati dalla Circolare INPS n. 53/2019. Tale pagamento è però possibile per FSBA soltanto se non vi sono anomalie negli Uniemens, i quali devono sempre rispecchiare al 100% la pratica FSBA protocollata in SINAWEB e quanto validamente rendicontato nei calendari di rendicontazione di ogni mese.

Nel caso di problemi relativi alla contribuzione correlata, vi invitiamo a leggere attentamente l'apposito articolo pubblicato sul nostro sito.

I contributi pensionistici in FSBA sono pieni in quanto "reali" e non figurativi.

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